Una nuova figura professionale: il Criminologo e la nascita della Criminologia e della Sanzione Penale

Destinazione Cosmo

“Destinazione Cosmo” è un blog che si occupa di argomenti legati alla Criminologia, alle Scienze Forensi ed alla Divulgazione Scientifica. Per ciò che concerne la Criminologia e le Scienze Forensi, troverete articoli e saggi che spaziano dai Serial Killer agli Omicidi Seriali; dal Satanismo alle tecniche di adescamento dei giovani; dal bullismo nelle scuole alla pedofilia; dalla “Sindrome del Bambino Maltrattato” alla violenza contro le donne; dai “Difetti della Giurisprudenza” al “Della Pubblica Felicità” di L. A. Muratori. E tanto altro.
Per quanto concerne, invece, la Divulgazione Scientifica, troverete articoli e saggi dedicati, soprattutto, al mondo dell’astronomia e delle scienze ad essa collegate. Tutto il materiale sarà correlato da una moltitudine di meravigliose foto dell’Universo scattate dalla Terra e dallo spazio.
Perché? Perché «Il mondo delle scienze fisiche ed il mondo delle scienze della vita sono separati ancor oggi da una terra di nessuno inesplorata», come disse il fisico italiano Mario Agèno. Ed è arrivato il momento di iniziare l’esplorazione.
Questi e tanti altri gli argomenti trattati in questo blog che si presenta con un carattere di novità sia culturale che didattica: la verifica scientifica.

Danila Zappalà

Danila Zappalà
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Urbino, ha frequentato un Master di specializzazione di 2° livello in "Scienze Criminologico - Forensi" presso l’Università "La Sapienza" di Roma.
Conseguito il Diploma di Master con Lode e Pubblicazione della Tesi, ha fondato nel 2007 a Siracusa il Centro Studi Scienze Criminali di cui è attualmente Presidente. Tiene Corsi di Criminologia e Psicopatologia Forense, Conferenze e Seminari per le Forze dell’Ordine e per tutte le altre categorie professionali.
Da sempre appassionata di Astronomia è attualmente una Divulgatrice Scientifica che collabora con varie testate giornalistiche scrivendo per Rubriche di Criminologia e Scienze. Tiene Corsi di Astronomia, Conferenze e Seminari di Scienze ed è autrice di numerosi saggi ed articoli di Criminologia, Scienze Forensi e Divulgazione Scientifica.
Con la BookSprint Edizioni ha pubblicato nel 2013 un libro dal titolo “La Formazione degli Operatori Territoriali nella Prevenzione del Crimine” in vendita nelle migliori librerie d’Italia e, con la stessa Casa Editrice, sono in corso di pubblicazione “Crime Scene. Manuale di Criminologia e Scienze Forensi ” e “Astronomia Bambini. Lezioni di astronomia per alunni di scuola elementare e media”.

TAGS

Newsletter
Destinazione Cosmo

Mar 16

Una nuova figura professionale: il Criminologo e la nascita della Criminologia e della Sanzione Penale

Come nasce la figura del Criminologo? E di cosa si occupa? Da Cesare Lombroso ai giorni nostri la genesi di una nuova ed altamente specializzata figura professionale

di Danila Zappalà

cesare lombroso, criminologia, scienze criminali, investigazioni, sanzione penale

La riflessione sul Crimine rappresenta un aspetto fondamentale della cultura dell’uomo, il quale sin dall’inizio della sua storia, ha elaborato, all’interno di sistemi religiosi, filosofici, giuridici e mitologici, concezioni ed interpretazioni che, in qualche modo, anticipano le moderne elaborazioni teoriche del Diritto Penale e della Criminologia. Riflettendo sui fondamenti di questi ultimi e facendo riferimento ai costumi della preistoria, è possibile descrivere le varie fasi di passaggio della sanzione penale che vanno dalla vendetta privata all’intervento delle prime norme tribali e dalle regolazioni imposte dall’autorità religiosa fino al momento in cui lo Stato ha espresso la volontà di esercitare esso stesso la “vendetta”, cioè la punizione, sulla base del riconoscimento che l’offesa non colpisce soltanto la vittima ma incide sull’intero benessere collettivo e, quindi, su tutta la collettività.

Premesso che la vendetta privata è stata studiata, oltre che dagli storici del diritto, anche dagli antropologi moderni e che questi ultimi hanno rinvenuto simili modalità di composizione dei conflitti non solo presso i popoli antichi ma anche presso alcune popolazioni primitive che abitano attualmente alcune regioni dell’Africa sud orientale, le prime leggi scritte che ci sono pervenute e che sono rappresentate da alcuni frammenti dei codici dei Sumeri (Codici di Ur-Nammu e leggi Sumere di Esuma), risalenti rispettivamente al 2050 e al 1760 a. C., riguardano il tipo di sanzione da applicare nei confronti di alcuni specifici reati. Tuttavia, il primo esempio di normativa basata sul concetto di retribuzione (lex talionis) è costituito dal Codice di Hammurabi, risalente al 1750 a. C. e contenente un insieme di diritti patrimoniali e familiari e la previsione di sanzioni punitive nei confronti di una vasta serie di reati. Poi, ogni grande civiltà, da quella ebraica a quella indiana, da quella cinese a quella greca e a quella romana, si è posta il problema del crimine ed ha creato un insieme di norme penali riguardanti le sanzioni e le procedure da adottare in presenza di comportamenti considerati socialmente proibiti. Accanto a questa evoluzione normativa, si è sviluppato un insieme di riflessioni, di conoscenze e di teorie sul significato del crimine, sulla causa dei reati, sulle motivazioni del reo e sulla “psicologia” del delinquente. Ha cominciato a delinearsi, così, una nuova figura professionale, quella del Criminologo, espressione di un orientamento penale che in qualche modo rifletteva gli atteggiamenti della società in quel particolare momento storico, rispetto ai problemi relativi al reato, alla punizione e, soprattutto, alla prevenzione, al trattamento ed al controllo della criminalità nel territorio. Ma, andiamo per ordine.

Se la cultura greca, attraverso la mitologia, ha gettato le basi del pensiero occidentale, l’elaborazione più perfetta delle basi del diritto è stata compiuta dalla Civiltà Romana, vera e propria “civiltà giuridica”. Non è facile spiegare l’originalità di una cultura latina e di un’educazione romana che crebbero ai margini di una civiltà complessa come quella etrusca e che poi si lasciarono modellare e compenetrare dalla civiltà greca senza farsene assorbire del tutto. Tuttavia, possiamo affermare che la più antica fonte di ius (Ius = Diritto, dal latino Ius – Iuris), secondo la tradizione giuridica romana, fu costituita dai mores maiorum, cioè dalle costumanze, dagli usi degli antenati. Questi mores antichissimi, tramandati di generazione in generazione, considerati immutabili ed inderogabili, venivano religiosamente rispettati; essi costituirono la base su cui si innestarono tutti gli sviluppi successivi. Il fondamento dell’inderogabilità dei mores maiorum riposava non soltanto sul rispetto (per altro sentito come doveroso) della sapienza dei maiores, cioè degli antenati, ma anche sulla circostanza che questi antenati, dopo morti, venivano deificati e diventavano i numi protettori della famiglia, cosicché i precetti derivanti dai costumi a cui essi si erano conformati si presentavano ammantati da un alone di religiosità e, quindi, di intoccabilità. D’altra parte, alle origini, non esisteva una netta distinzione fra precetti religiosi e precetti giuridici; anzi, la commistione fra elemento religioso ed elemento giuridico è un fenomeno che non si riscontra esclusivamente nell’epoca romana più antica, cioè nella Roma arcaica, ma per certi aspetti (come ad es. nel campo del diritto pubblico e nei rapporti internazionali) persiste fino a tardi: infatti gli schemi formali (c.d. legis actiones) entro cui veniva incanalata l’attività processuale dei soggetti in epoca repubblicana, imperniata sulla recita di parole e sul compimento di gesti rituali, appaiono chiaramente ricalcati su modelli rituali religiosi e la competenza dei sacerdoti, ai quali rimase per lungo tempo riservata la funzione di guidare i privati in questo campo, costituisce al contempo una riprova ed una spiegazione di ciò. Se dunque si tiene conto del graduale e faticoso processo di sganciamento del ius dalla sfera religiosa e della sua progressiva emersione quale sfera normativa autonoma, non può meravigliare che il diritto arcaico appaia pervaso da un profondo senso di religiosità. In proposito, può ancora ricordarsi come anche per le norme provenienti dalle disposizioni del Rex (le cosiddette leges regiae , ovvero leggi del Re) si riscontri, sia pure per un motivo diverso da quello che si è illustrato in riferimento ai mores maiorum , un’interferenza dell’elemento religioso; infatti, come tutti sanno, il Rex era innanzitutto un Sommo Sacerdote, ed ogni suo atto era impregnato di sacralità e aveva un indiscutibile valore religioso.

In ambito Penale, nel corso di un’evoluzione millenaria, il Diritto Romano ha avuto il merito di collegare il comportamento umano e, soprattutto, il comportamento criminale, con il principio della responsabilità individuale: l’individuo è stato posto al centro di un insieme d’interessi che sono stati ritenuti meritevoli di tutela da parte della civitas e che sono stati definiti suoi “diritti”; la violazione di tali “diritti” comportava l’applicazione di provvedimenti sanzionatori.

Nel Medio Evo, poi, l’affermarsi del cattolicesimo determinò la nascita di nuovi tipi di reato, non contemplati dal Diritto Romano, quali l’aborto, il sacrilegio, la stregoneria e l’omosessualità. Nuovi tipi di giudizio e di pena, di natura spesso primitiva e crudele, si affacciavano all’orizzonte sotto l’influenza dei diritti barbarici.

Nelle Chiese e nei Conventi il reo poteva rifugiarsi garantendosi l’immunità; e cominciò a delinearsi una figura ben precisa di devianza: “La strega”. Contestualmente nacque una nuova “scienza”, la Demonologia, finalizzata a spiegare il crimine come il risultato di una “possessione diabolica”. Si svilupparono, così, un insieme di raffinate metodologie “criminologiche” che permettevano di interpretare particolari caratteristiche fisiche e psicologiche degli imputati, fornendo importanti ed “indiscutibili” indici di colpevolezza. 

Nel frattempo si diffondeva l’uso della tortura come strumento processuale, ai fini di ottenere, tramite il “rigoroso esame”, la confessione dell’imputato. Gli strumenti di tortura, conservati al Museo Criminologico di Roma, testimoniano la crudeltà delle antiche pratiche punitive basate sull’uso della tortura e del supplizio capitale.

Con Cesare Lombroso verrà, infine, introdotto ed utilizzato il metodo scientifico per lo studio del crimine. Tutto ebbe inizio nel Novembre del 1872, quando Lombroso sottopose ad autopsia il cadavere di Giuseppe Villella, un brigante calabrese di 70 anni che aveva già incontrato in carcere qualche anno prima. Dall’esame autoptico condotto sul cranio di Villella, Lombroso rilevò un’anomalia nella struttura cranica, una concavità a fondo liscio localizzata nella zona occipitale interna, che lui stesso definì fossetta occipitale interna. La scoperta della fossetta convinse Lombroso del fatto che l’anomalia in questione non fosse presente negli individui sani e “normali”, ma soltanto nel cranio dei pazzi e dei criminali. Lombroso credette, così, di aver trovato la prova che delinquenti si “nasce” e non si diventa. Pazzi, delinquenti, selvaggi, soggetti deviati, criminali e psichiatrici hanno, dunque, per il padre della criminologia moderna, un’unica causa atavica.

Da Cesare Lombroso in poi lo studio del crimine cominciò ad avvalersi di sempre più sofisticate tecniche d’indagine in un progredire di metodologie sempre più all'avan guardia ed innovative. Da ciò la necessità di creare una nuova figura professionale, altamente specializzata, autonoma rispetto alle altre figure professionali che si occupano, a vario titolo, del crimine e degli autori di reato.

E’ evidente che la ricerca non potrà mai fornire una risposta definitiva ai problemi di fondo della criminologia; tuttavia, le indagini empiriche condotte dai criminologi hanno assunto una tale rilevanza per la comprensione del crimine e del fenomeno delinquenziale, fornendo un contributo decisivo soprattutto in materia di prevenzione, trattamento e controllo della criminalità nel territorio, da far sì che questa nuova figura professionale sia sempre più richiesta nelle aule dei tribunali ed in tutti quei luoghi nei quali si renda necessario effettuare indagini.

A questo punto è obbligatoria una riflessione: nel passato il problema della collocazione del criminologo non è stato affrontato in modo chiaro ed ha condotto a confusioni ed equivoci estremamente dannosi. Il criminologo veniva spesso confuso con il medico legale o con l’avvocato penalista. Adesso, per fortuna, non si hanno più dubbi sulle sue specifiche mansioni: il criminologo è, letteralmente, uno studioso del crimine. È l’unico professionista con la competenza e le conoscenze necessarie per far luce sulle dinamiche più complesse e sul movente di tutti i reati, soprattutto quelli più efferati.

Il criminologo, dunque, è un investigatore del crimine; potrebbe anche essere un medico legale o un avvocato penalista specializzati in scienze criminologico-forensi, ma non è detto che lo sia. Per diventare Criminologi, infatti, occorre una specifica specializzazione universitaria. 

C’è tanto bisogno di Criminologi… C’è tanto bisogno di “esperti del crimine”…. Ma soprattutto c’è tanto bisogno di professionisti (chiunque essi siano) seriamente impegnati nella ricostruzione morale di una società che affoga nella dissolutezza, nella vergogna e nella malvagità…

© Riproduzione riservata

2136 visualizzazioni

Commenti
Lascia un commento

Nome:

Indirizzo email:

Sito web:

Il tuo indirizzo email è richiesto ma non verrà reso pubblico.

Commento: