di Sergio Bevilacqua
Altroché siparietti… è in corso uno spettacolo tragicomico nazionale sulle candidature degli enti locali del giugno 2024: dalle carnevalesche maschere dei candidati scelti per opportunismi e senza le qualità vere per ricoprire quei ruoli, alla triste quaresima ventura delle loro prestazioni amministrative.
Il quadro elettorale del giugno 24 riguarda ruoli politici e amministrativi, che sono molto diversi gli uni dagli altri. Per i ruoli politici (elezioni europee) le liste sono di partito e quindi, coerentemente con la normativa europea, le candidature vengono decise nell’ambito delle organizzazioni dei partiti.
Del tutto diverso il caso relativo agli Enti locali e ai Comuni in particolare, per i quali esiste la legge 25 marzo 1993 n. 81, una legge dello Stato italiano che disciplina l'elezione del sindaco e dei consigli comunali. La legge viene comunemente identificata come la norma che introdusse l'elezione diretta del sindaco da parte dei cittadini.
Che cosa significa elezione diretta? Si tratta del voto a una persona che si presenta proponendosi come sindaco di una comunità, e che, coerentemente con l’impianto di legge, dovrà ottenere il sostegno di uno o più partiti politici, o di tipo nazionale, quelli in Parlamento, oppure locale, quali appunto le cosiddette liste civiche. Non l’inverso.
Qual è il senso di questa norma? Quello di riconoscere alla figura del sindaco di una comunità (Comune) che si troverà a capo delle strutture organizzate amministrative previste dal funzionamento dei servizi pubblici, una competenza di professionalità sua propria, non rinvenibile necessariamente all’interno delle strutture dei partiti. Anzi, addirittura con esse dialettica, in quanto nelle liste che appoggiano il candidato sindaco appariranno persone che andranno a costituire i gruppi politici in ambito di Consiglio comunale, di cui il sindaco è presidente per legge, ma che opereranno secondo autonomia ed eventuale coordinamento politico di partito a livello dell’area cui appartiene il Comune. La discrezionalità dei componenti il Consiglio comunale è dunque individuale e non dipende dal volere del sindaco, anche se egli è presidente del Consiglio comunale e anche se facenti parte in origine della lista che è stata creata a sostegno della sua candidatura. Ecco dove i partiti entrano nell’organismo comunale, tramite appunto la presenza di consiglieri che costituiscono i gruppi politici di Consiglio comunale.
Molto diverso è il caso della Giunta, che rappresenta invece la organizzazione di riferimento del sindaco per l’attuazione e la definizione di gran parte delle cose da fare, ad eccezione delle più generali e importanti, come ad esempio per legge Bilancio, Piano regolatore, regolamenti, e ogni altro atto che il sindaco ritenga che debba essere posto all’attenzione della cittadinanza, i cui rappresentanti sono appunto i consiglieri comunali eletti in vario modo sulla base delle preferenze ottenute. La Giunta nell’ordinamento vigente svolge la gran parte del lavoro di scelta delle cose da fare e muove l’organizzazione comunale, il cui organismo è strutturato per svolgere le funzioni previste per legge, per buon senso e per decisione dei suoi organi di governo, con a capo appunto il sindaco. Gli appartenenti alla Giunta variano in numero in relazione alle dimensioni del Comune, e vengono scelti dal sindaco, che è titolare di tutte le funzioni proprie dell’amministrazione comunale; di essi egli si avvale per sviluppare la sua visione in modo concreto, cioè tradurre in fatti la sua impostazione dei servizi comunali e del ruolo dell’amministrazione in tutte le questioni proprie della comunità del caso. Così, egli attribuisce le deleghe, che, nel quadro delle garanzie democratiche proprie dell’amministrazione pubblica, vedono sindaco e Giunta (dunque i cosiddetti assessori, da “seduti accanto”, in un consesso voluto dal sindaco) responsabili di dire all’organismo burocratico, ad esempio gli “uffici” di un Comune, che cosa fare (esprimere l’indirizzo) e poi di verificare che tale indirizzo sia attuato con efficacia, efficienza e produttività (effettuare il controllo) a miglior favore della comunità. Tra l’indirizzo e il controllo avviene la realizzazione dei servizi (cosiddetta “gestione”) che è attuata tramite l’organizzazione comunale, costituita da competenze racchiuse in un organico (la pianta organica del comune) definito in profili e struttura organizzativa che li connette, con vari livelli di direzione operative e coordinamento. La struttura comunale impiegherà risorse materiali ed economiche per attuare i servizi, e la responsabilità dell’uso del denaro pubblico con cui si alimenta è nuovamente responsabilità di sindaco e Giunta in primis, e viene poi ratificata e controllata a sua volta dal Consiglio comunale, che è primo organo di controllo su quanto la Giunta, i singoli assessori, il sindaco stesso e, per la amministrazione ordinaria, anche gli uffici, in autonomia controllata, spendono.
È chiaro che il buon senso dell’ordinamento vuole che questo meccanismo sia compiuto da persone competenti: sia l’indirizzo che soprattutto il controllo sul funzionamento degli uffici richiedono competenze specialistiche. Il sindaco quindi, che ne è l’estremo responsabile, pur con il ruolo importante svolto dal Consiglio comunale, dovrà essere in grado di indirizzare e coordinare l’operato degli specialisti per delega (assessori) in termini di sistema, e di controllare a sua volta il loro operato, perché essi sono soltanto delegati su certa definita materia, che appartiene però sempre alle sue responsabilità iniziali e terminali. Inoltre, essendo gli assessori scelti da lui, egli non è solo responsabile del loro controllo ma anche, causa la sua responsabilità della loro scelta “intuitu personae”, della qualità del loro operato.
Quali sono allora le caratteristiche che deve avere questa figura che chiamiamo sindaco e che dobbiamo riscontrare non nei suoi soli discorsi ma nel suo documentato curriculum?
L’elenco degli undici punti sopra, non esaustivo ma fortemente indirizzante, si esprime con curricula documentati, e serve da test per le candidature che devono poi venire sostenute delle forze politiche, come è proprio delle democrazie e della logica della elezione diretta del sindaco. Il rapporto con esse però non è inverso: il candidato sindaco e poi il sindaco stesso non è espressione dei partiti, ma i partiti decidono di appoggiare la sua candidatura. Ciò significa che la forza dell’amministrazione grazie al suo capo, il sindaco, viene, secondo il diritto amministrativo italiano e anche mutatis mutandis secondi quello di praticamente tutti i Paesi democratici in particolare occidentali, da requisiti professionali e manageriali pubblici e non da altre caratteristiche, magari semplicemente esteriori o di appartenenza partitica.
Qui casca quasi sempre l’asino: ed è il carnevale delle maschere dei candidati, che imparano come le scimmie a fare gesti e dire cose rassicuranti, ma poi non hanno requisiti curriculari a conferma. Le organizzazioni complesse come sono i Comuni, che si occupano di almeno 1000 processi differenti, non tardano nemmeno un mese a rendersi conto delle qualità di un sindaco e dei suoi assessori, ed ecco che sviluppano quasi subito meccanismi opportunistici basati sulle sue debolezze e complicità “mafiose” nel nasconderle, ovviamente a scapito del bene della comunità.
E così dal carnevale, il passaggio naturale è verso la triste quaresima, con sofferenze di tutti e il lamento della società civile, causa gli errori e l’emergere di arbitrio, di eccessi nel potere dei vari soggetti e di interessi particolaristici, che l’Organismo Comune dovrebbe tenere ben lontani, in modo che tutto sia orientato al benessere della comunità e non soltanto di alcune sue parti.
Martedì 11 giugno 2024
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