Minori stranieri non accompagnati

Il diritto di crescere

È il blog che pone l'attenzione sulle tematiche e sui diritti dei minori, che racconta quel che succede nel mondo con l'intento di dar voce a chi, ancora oggi, è invisibile. Ampliando e diffondendo la conoscenza delle problematiche legate a chi è potenzialmente esposto alla minaccia di comportamenti abusanti o inopportuni, di realtà più svantaggiate, dalla schiavitù alle violenze domestiche, dalla discriminazione ai conflitti armati, dalla povertà alla libera espressione. Perché non rimanga consegnato al silenzio e non si ripeta in futuro.
Con la convinzione che garantire i loro diritti, nel loro bisogno di crescere armonicamente come individui e come esseri sociali, non dia sollievo soltanto a chi soffre ma contribuisca anche al benessere dell'intera comunità, locale e globale.

Gabriele Paglialonga

Gabriele Paglialonga
Ho iniziato a operare nel settore umanitario nel 2004, aderendo alla missione del governo italiano nel sud-est asiatico per l'emergenza tsunami. Dal 2009 rivesto l’incarico di Coordinatore per i Diritti dei minori nella sezione italiana di Amnesty International di cui faccio parte dal 2007. Non è facile raccontare né tantomeno essere ascoltati. Essendo amante della verità, io continuerò a dar voce, da oggi, anche come blogger.

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Nov 28

Minori stranieri non accompagnati

Non possiamo rimanere indifferenti di fronte al dramma di chi è indifeso. Ogni minore straniero non accompagnato non può restare solo

di Noemi Fantoni

minori stranieri non accompagnati

Negli ultimi decenni l’Italia è divenuto un Paese d’immigrazione per diverse ragioni e problematiche principalmente di natura economica e socio-politica. In particolare vista la sua posizione geografica l’arrivo di immigrati è notevolmente aumentato e mutato.

Negli ultimi anni le aree di maggiore provenienza sono state Marocco, Egitto, Albania e altri paesi dell’Est Europa.[1]

La conseguenza drammatica che vorrei trattare è il problema di arrivo di minori stranieri non accompagnati.

Per minore “si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile” (articolo 1 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989).

Pertanto, per minore straniero non accompagnato, secondo la definizione fornita dal legislatore nel Regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri (D.P.C.M. del 9 dicembre 1999, n. 535), "si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (art. 1 co.2, D.P.C.M. n. 535/1999)[2]

I minori stranieri non accompagnati godono di tutte le garanzie previste sia dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176 che della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo del 25 gennaio 1996. a ratificare e rendere esecutiva, con la legge 20 marzo 2003 n. 77, nonché di tutte quelle norme che prevedono l’assistenza e la tutela del minore.

Il primo passo è la segnalazione del minore in questione al Comitato per i Minori Stranieri (art. 5 co. 1, D.P.C.M. n. 535/1999) ora Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione tramite la compilazione della Scheda Censimentaria.[3]

Le segnalazioni possono essere effettuate via e-mail inviando la scheda all’indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, ma anche via telefonica e via posta[4]. Nel documento: Linee guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, attualmente in consulta pubblica, vi è la spiegazioni dettagliata della modalità e delle schede da inviare in via telematica in modo tale che la Direzione abbia un overview sullo status della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul suolo italiano.

Il passo successivo è l’identificazione del minore correlata all’accertamento dell’età del soggetto. L’identità del minore è accertata dalle autorità di Pubblica Sicurezza in collaborazione con le Rappresentanze Diplomatiche – Consolari del Paese di origine ove sia necessario.”(art.5 co.3 .D.P.C.M.n.535/1999).

Quest’ultima operazione è fondamentale per il godimento dei diritti riconosciuti ai minori, seppure in caso di dubbio vi è il riconoscimento del presupposto della minore età è fondamentale in ragione della inespellibilità del minore (art. 19, comma. 2 T.U. sull’Immigrazione), tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato .

Dopo aver ricevuto la segnalazione riguardante un minore straniero non accompagnato, Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione avvia entro 60 giorni le indagini nel paese d’origine[5], nel frattempo il minore non accompagnato ha diritto al “soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all’avviamento scolastico ed alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente” (art.6 co.1. D.P.C.M.n.535/1999).

Dopo essersi conclusa l’indagine in collaborazione con le diversi entità pubbliche e le Organizzazioni Governative sia italiane che del Paese di origine del minore, la Direzione sceglierà se effettuare il rimpatrio assistito[6] o se farlo restare in Italia, tenendo conto dell’interesse superiore del minore.

L’Unione Europea si è impegnata con il Piano d’Azione 2010-2014 a migliorare la situazione a livello legislativo e penale[7].

[1] DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE. Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari. Minori non accompagnati. Quadro di riferimento normativo e diritto all’identità. http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=SPS788737

[2] DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1999, n. 535. Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (GU n.19 del 25-1-2000 ). Entrata in vigore del provvedimento: 9/2/2000. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-09;535

[3] Vedi Scheda Censimentaria.

http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/Minori_stranieri_non_accompagnati.aspx

[4] Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Minori Stranieri Non Accompagnati.

http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/Minori_stranieri_non_accompagnati.aspx

[5] L’Articolo 2, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. n. 535/1999, enuncia “svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l’individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o Paesi terzi”.

[6] L’articolo 1 comma, 4 del D.P.C.M. n. 535/1999 definisce l’istituto del rimpatrio assistito stabilendo che per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.

[7] http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/jl0037_it.htm

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