Calabria: Lui 60 anni, lei 11. Per le Toghe è amore

Il diritto di crescere

È il blog che pone l'attenzione sulle tematiche e sui diritti dei minori, che racconta quel che succede nel mondo con l'intento di dar voce a chi, ancora oggi, è invisibile. Ampliando e diffondendo la conoscenza delle problematiche legate a chi è potenzialmente esposto alla minaccia di comportamenti abusanti o inopportuni, di realtà più svantaggiate, dalla schiavitù alle violenze domestiche, dalla discriminazione ai conflitti armati, dalla povertà alla libera espressione. Perché non rimanga consegnato al silenzio e non si ripeta in futuro.
Con la convinzione che garantire i loro diritti, nel loro bisogno di crescere armonicamente come individui e come esseri sociali, non dia sollievo soltanto a chi soffre ma contribuisca anche al benessere dell'intera comunità, locale e globale.

Gabriele Paglialonga

Gabriele Paglialonga
Ho iniziato a operare nel settore umanitario nel 2004, aderendo alla missione del governo italiano nel sud-est asiatico per l'emergenza tsunami. Dal 2009 rivesto l’incarico di Coordinatore per i Diritti dei minori nella sezione italiana di Amnesty International di cui faccio parte dal 2007. Non è facile raccontare né tantomeno essere ascoltati. Essendo amante della verità, io continuerò a dar voce, da oggi, anche come blogger.

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Dic 8

Calabria: Lui 60 anni, lei 11. Per le Toghe è amore

Corte di Cassazione acconsente a un uomo di sessant’anni di avere un rapporto sessuale con una undicenne

di Noemi Fantoni

stato: italia, pedofilia, convenzione di lanzarote

Il 22 giugno di tre anni fa Pietro Lamberti, uomo di sessant’anni, dipendente dei servizi sociali presso il comune di Catanzaro, è stato trovato dai Carabinieri a letto nella sua villetta al mare in compagnia di una bambina di undici anni: erano completamente nudi, intenti nelle loro “effusioni”.

Immediato l’arresto, è stato processato per direttissima e condannato a cinque anni di reclusione con l’accusa di violenza sessuale verso un minore. L’uomo era stato investito dalla madre di prendersi cura della bambina, data la situazione della famiglia disagiata con varie problematiche.

I giudici della Corte di Cassazione di Catanzaro hanno scelto di annullare la condanna di 5 anni di reclusione nonché di assolverlo individuando l’attenuante nell'accondiscendenza della vittima a consumare rapporti sessuali con l'imputato.

Il Quotidiano della Calabria scrive che grazie alle intercettazioni si è potuto ascoltare in diverse occasioni la domanda ingenua posta dalla bambina: “ma tu mi ami?” Le numerose intercettazioni hanno consentito di ricostruire la relazione comprovando l’esistenza di una relazione sentimentale vera e propria tra i due senonché giustificante dei rapporti sessuali e non di una molestia o violenza sessuale.

A parer della Suprema Corte sarebbe possibile un amore tra un sessant’enne ed una undicenne.

La mia domanda sorge spontanea: "Quale effetto ha la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minore dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale, risalente al venticinque ottobre del 2007, ratificata solo un anno fa in Senato con 262 voti, che diede vita all’articolo 414 bis del codice penale italiano"?

L’articolo 414 bis c.p. introduce il delitto all’"Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia", in relazione al quale si prevede peraltro che "non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume”.

Le norme 609 bis, 609 ter 609 quarter lette in congiunta stabiliscono che la pena della reclusione è da sei a dodici anni secon violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali [ 609 bis] sono commessi:

1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;[..] 

2. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore”.

Seppure la normativa nazionale ed europea non ammette una relazione sessuale con un minore di quattordici anni salvo che “il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un altro minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni” [art.609 quarter].

Questa sentenza sta creando polemiche, discussioni, confronti, nella speranza che si rivelino utili e costruttivi e non portino ad un peggioramento del nostro sistema giudiziario e di protezione.

Si può giudicare o verificare su un sentimento? Qual è e dove è il limite dell’eticità e della morale?

Legge o amore? La bambina è stata plagiata o si può credere in un amore con un immensa diversità di età?

La bambina forse non avrà confuso l'amore verso una figura genitoriale e/o in questo caso di chi ne fa le veci dall’amore di una relazione adulta?

L’amore non ha età, si deve prendere in parola?

© Riproduzione riservata

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