È il blog che pone l'attenzione sulle tematiche e sui diritti dei minori, che racconta quel che succede nel mondo con l'intento di dar voce a chi, ancora oggi, è invisibile. Ampliando e diffondendo la conoscenza delle problematiche legate a chi è potenzialmente esposto alla minaccia di comportamenti abusanti o inopportuni, di realtà più svantaggiate, dalla schiavitù alle violenze domestiche, dalla discriminazione ai conflitti armati, dalla povertà alla libera espressione. Perché non rimanga consegnato al silenzio e non si ripeta in futuro.
Con la convinzione che garantire i loro diritti, nel loro bisogno di crescere armonicamente come individui e come esseri sociali, non dia sollievo soltanto a chi soffre ma contribuisca anche al benessere dell'intera comunità, locale e globale.
Gabriele Paglialonga
Ho iniziato a operare nel settore umanitario nel 2004, aderendo alla missione del governo italiano nel sud-est asiatico per l'emergenza tsunami. Dal 2009 rivesto l’incarico di Coordinatore per i Diritti dei minori nella sezione italiana di Amnesty International di cui faccio parte dal 2007. Non è facile raccontare né tantomeno essere ascoltati. Essendo amante della verità, io continuerò a dar voce, da oggi, anche come blogger.
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Nov 16
di Gabriele Paglialonga
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Quest'anno ricorre il 24° anniversario della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell’Adolescenza, tradotta dall’inglese (Convention on the Rights of the Child). La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. È un documento molto importante perché, per la prima volta, i bambini e le bambine sono stati considerati come cittadini capaci di avere opinioni e di prendere decisioni e non solo come persone che hanno bisogno di assistenza e protezione. Il processo che ha portato alla creazione della Convenzione delle Nazioni Unite si è sviluppato grazie a due eventi:
• la nuova concezione e rappresentazione dei bambini;
• il rafforzamento del diritto internazionale.
L’Italia l’ha ratificata il 27 maggio 1991 con legge n.176. Ad oggi la CRC è stata ratificata da 193 nazioni, (cioè da tutti i Paesi del mondo ad eccezione di Stati Uniti e Somalia) ed è lo strumento internazionale più ratificato al Mondo e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia.
Nel 2000 sono stati aggiunti alla Convenzione due Protocolli Opzionali:
Il 15 novembre 2011, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il Terzo Protocollo Opzionale alla CRC
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione.
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli artt. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo.
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita.
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo.
Hanno convenuto quanto segue:
“Si intende per minore ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni”. (Articolo 1)
Articoli 1 e 2
Gli Stati devono rispettare i diritti dei bambini e delle bambine enunciati nella Convenzione, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere dei bambini o dei loro genitori, e a prescindere dall’origine nazionale, etnica o sociale, dalla situazione finanziaria, dalla presenza di disabilità, dalla nascita o da qualunque altra condizione.
“Gli Stati si impegnano ad assicurare al minore la protezione e le cure necessarie al suo benessere”. (Articolo 3)
Articolo 3
Quando gli adulti si occupano dei bambini e delle bambine, devono sempre tenere in considerazione cosa sia più vantaggioso per loro.
“Gli Stati riconoscono che ogni minore ha un diritto inerente alla vita”. (Articolo 6)
Articoli 6 e 7
Tutti i bambini e le bambine hanno diritto a vivere. Appena nati, hanno diritto ad avere il loro nome e la data di nascita trascritti in un registro ufficiale, ad avere una nazionalità e essere accuditi dai propri genitori.
“Gli Stati vigilano affinché il minore non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà”. (Articolo 9)
Articoli 8, 9 e 10
Non si possono separare i bambini e le bambine dai propri genitori a meno che questi non facciano del male o trascurino i propri figli. Il bambino e la bambina hanno il diritto di andare in qualsiasi Stato per ricongiungersi ai
loro genitori; se questi vivono in due Stati diversi possono tenere rapporti con tutti e due.
“Gli Stati garantiscono al minore [...] il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa”. (Articolo 12)
Articolo 12
Quando gli adulti prendono delle decisioni che riguardano i bambini e le bambine, questi hanno il diritto di esprimere la propria opinione e di essere ascoltati.
Articoli 13, 14 e 15
I bambini e le bambine hanno diritto a pensare e a esprimersi liberamente con le parole, la scrittura, il disegno. Hanno il diritto di scegliere la propria religione, di incontrare gli altri, fare amicizia, fare parte di associazioni, a meno che questo non danneggi gli altri.
“Nessun minore sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata”. (Articolo 16)
Articolo 16
Tutti i bambini e le bambine devono essere rispettati nella loro vita privata. Nessuno può entrare in casa loro, leggere la corrispondenza o parlare male di loro.
Articolo 17
I bambini e le bambine hanno diritto di conoscere e raccogliere informazioni utili al loro benessere dai libri, dai giornali, dai film o da altre fonti di tutto il mondo. Gli adulti devono assicurarsi che essi ricevano informazioni che possono capire e devono proteggerli da ciò che è dannoso.
Articolo 19
Gli Stati hanno il dovere di proteggere i bambini e le bambine da ogni forma di violenza negligenza.
Nemmeno i genitori possono esercitare violenza sui propri figli.
“Gli Stati riconoscono il diritto di ogni minore a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale”. (Articolo 27)
Articoli 24, 25 e 26
I bambini e le bambine devono poter vivere in buona salute, ricevere cure mediche, farmaci ed essere sottoposti a controlli periodici se si ammalano. Gli Stati devono garantire a tutti cibo nutriente e acqua potabile.
Articolo 27
Tutti i bambini e le bambine hanno il diritto a vivere bene; i genitori devono assicurare loro cibo, vestiti, alloggio. Se le famiglie non sono in grado di garantirli, il governo le deve aiutare.
“Gli Stati riconoscono il diritto del minore all’educazione”. (Articolo 28)
Articolo 28
Tutti i bambini e le bambine hanno il diritto all’istruzione. L’istruzione di base deve essere obbligatoria e gratuita per tutti. Gli Stati dovrebbero facilitare l’istruzione secondaria, fornendo le adeguate informazioni, e dovrebbero rendere possibile l’istruzione superiore a chi ne ha la capacità.
Articolo 29
L’istruzione dei bambini e delle bambine deve sviluppare tutte le loro potenzialità fisiche e mentali; deve anche prepararli a vivere come cittadini responsabili che sappiano rispettare gli altri e l’ambiente
“Gli Stati riconoscono il diritto del minore di essere protetto contro lo sfruttamento economico”. (Articolo 32)
Articolo 32
I bambini e le bambine non devono svolgere lavori pesanti o rischiosi per la loro salute. In ogni Stato ci deve essere una legge che stabilisce a quale età lavorare, con quali orari e condizioni; lo Stato deve punire chi non rispetta questa legge.
“Gli Stati adottano ogni misura possibile affinché i minori coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e protezione”. (Articolo 38)
Articolo 38
I bambini e le bambine devono essere protetti dalla violenza e dalle conseguenze della guerra.
(La Convenzione è composta da 54 articoli e da due Protocolli opzionali. Alcuni di questi sono riportati in maniera esemplificata, trascritta per bambini e ragazzi). ©
Quali prospettive di giustizia, sicurezza sociale, diritto allo studio, agli affetti familiari del minore figlio di straniero “clandestino”, Bambini disabili che non possono essere Bambini fino in fondo, lavoro minorile, abusi sessuali, prostituzione minorile, turismo sessuale, contrasto alla povertà, bambini rom, sinti e camminanti ecc.ecc.ecc. Il miglioramento della vita dei bambini e il sostegno al loro diritto, significa non solo predisporre leggi innovative ma anche dotarle di strumenti adeguati d'applicazione. Il fatto che la comunità umana ometta di rispettare (o addirittura neghi) i diritti dei bambini è reso evidente da tutto ciò elencato. E anche per il fatto che un minore abbia il diritto di partecipare alle decisioni che lo riguardano, sancito dall'articolo 12 della Convenzione, non soltanto viene regolarmente disatteso, ma la sua stessa legittimità è messa in dubbio da molti. Né possiamo dire di vivere in un mondo in cui il “superiore interesse del bambino” sia il principio guida di ogni decisione degli adulti - come richiesto dall'articolo 3 della Convenzione.
Per realizzare questo cambiamento dobbiamo interpretare la Convenzione nel suo senso più pieno. La Convenzione è uno strumento legale, che definisce in modo inequivocabile le responsabilità dei governi nei confronti dei bambini. Questo anniversario serve a ricordarci soprattutto ciò che non abbiamo ancora realizzato. La Convenzione ci chiede una rivoluzione che ponga i bambini al centro dello sviluppo umano. Non perché sia un ottimo investimento sul futuro (sebbene lo sia), non perché la fragilità dell’infanzia debba ispirarci compassione (sebbene dovrebbe farlo), ma soprattutto per una ragione fondamentale: perché è un loro diritto!
*Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (Articolo 1)
Nessun bambino o bambina può prendere parte alla guerra se non ha almeno 18 anni.
* Migliaia sono i minori impiegati negli eserciti regolari e nei gruppi armati di opposizione in 85 paesi; più di 250mila di questi prendono parte ai combattimenti in 35 paesi, e ben 120mila solo nel continente africano. Hanno l'età in cui i bambini occidentali abbandonano i cartoni animati per passare ai videogiochi delle guerre stellari, quelle"megagalattiche", per usare un loro ricorrente linguaggio. L'infanzia invece viene rubata ogni giorno ai bambini asiatici, africani, latinoamericani.
A sette, dieci, dodici anni, la loro guerra non è un gioco, non è virtuale, è quella vera, terribile, lastricata di odio, morte, sangue, atrocità. Bambini senza ricordi, con gli sguardi vuoti, o allucinati dalle droghe. Sono i baby-soldato. Un fenomeno da anni in inarrestabile espansione. Un esercito armato di kalashnikov, Ak47 o di fucili d'assalto americani M16, leggeri da caricare e maneggiare come armi giocattolo. I bambini vengono arruolati anche a sette anni quando la loro personalità è in pieno sviluppo. Sono soldati ubbidienti, concentrati , senza sensi di colpa, capaci di fare cose su cui gli adulti hanno riserve. Sono fedeli esecutori degli ordini, affidabili, di poche pretese e facilmente influenzabili. Vengono usati come sentinelle, spie, portatori o schiavi sessuali.
Sono bambini e ragazzi, bambine e ragazze, al di sotto dei 18 anni, costretti spesso con la forza, talvolta con false promesse, a lasciare la vita normale per cominciare ad adoperare un fucile mitragliatore. Un’altra grave conseguenza è il proliferare delle armi leggere perché la facilità dell’impiego ne consente l’uso anche ai bambini. E così come le armi sono tante e a buon mercato, anche i bambini soldato costano poco e sono facilmente rimpiazzabili. Queste armi hanno lunga vita e possono rimanere in circolazione per decenni. Infatti, poiché è molto difficile portare a termine dei programmi di disarmo post-conflitto le armi non più utilizzate finiscono sul mercato nero per ricomparire in un’altra area di tensione.
Numerosi sono i trattati internazionali che sanciscono la tutela e la protezione dei minori. Sebbene molti paesi abbiano siglato tali convenzioni riconoscendo che reclutare con la forza i bambini in un conflitto è un crimine, ancora pochi si sono impegnati legalmente per ratificarli. Gli obiettivi prioritari della Coalizione sono la firma e la ratifica del Protocollo Opzionale alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che proibisce il reclutamento coercitivo e l’impiego in un conflitto armato di qualsiasi individuo che non abbia ancora compiuto i 18 anni.
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