depositate le motivazioni di condanna del cavaliere
I legali dell'ex premier hanno annunciato il ricorso in appello
PROCESSO RUBY, LE MOTIVAZIONI DI CONDANNA | Un faldone di 326 pagine dove sono state raccolte tutte le motivazioni della sentenza con la quale i giudici della IV sezione penale del Tribunale di Milano, il 24 giugno scorso, hanno condannato in primo grado a sette anni di carcerare Silvio Berlusconi nel cosiddetto processo Ruby. Per i giudici è provato che «Il compimento di atti sessuali da parte della minorenne fosse caratterizzato dall'elemento retributivo: la stessa, infatti, percepiva somme variabili di carica 3.000 euro per volta, oltre a gioielli».
SAPEVA CHE ERA MINORENNE | Secondo i giudici, «la cronologia degli accadimenti oggetto del presente processo ed il chiaro contenuto dei dialoghi captati convergono nel fornire la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza dell'imputato della minore età di El Mahroug Karima nella forma del dolo diretto». «Se Berlusconi davvero non fosse stato al corrente della minore età di Ruby all'epoca della loro frequentazione egli non avrebbe avuto alcun motivo di intervenire telefonando al capo di gabinetto della questura per evitare il fotosegnalamento e il collocamento della giovane in comunità protetta» questo scrivono i giudici del tribunale di Milano nel motivare la condanna dell'ex premier.
PRESSIONI SULLA QUESTURA | Per i giudici, il Cavalieri si servì della sua funzione pubblica per interessi privati. «Quando era premier e telefonò al capo di gabinetto della Questura, Pietro Ostuni, per chiedere la liberazione di Ruby, non ha esitato ad asservire la pubblica funzione ad un interesse del tutto privato ossia il complessivo funzionamento di un sistema prostitutivo».
UN COLLAUDATO SISTEMA PROSTITUIVO | Ruby rappresenta tuttavia solo un tassello del «collaudato sistema prostituivo» di Arcore. «Risulta provato (...) che il regista delle esibizioni sessuali delle giovani donne fosse proprio Berlusconi, il quale dava via al c.d. bunga bunga in cui le ospiti di sesso femminile si attivavano per soddisfare i decidere dell'imputato».
GHEDINI, SENTENZA SURREALE | La sentenza è stata definita oggi dai difensori dell'ex premier, gli avvocati Piero Longo e Niccolò Ghedini, «surreale, in totale contrasto con gli elementi probatori, con la logica, con i fondamentali principi di diritto e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione». «Ruby ha sempre negato fin dal primo momento qualsiasi atto sessuale con il presidente Berlusconi e qualsiasi dazione di denaro a ciò rivolta. La teste ha sempre ribadito che era inconsapevole, comunque, della sua minore età», spiegano gli avvocati.«Anche con tutta la migliore volontà accusatoria non sarà possibile confermare questa sentenza nei gradi successivi di giudizio» Il deposito delle motivazioni dà ora alla difesa la possibilità di presentare il già annunciato ricorso in appello.
Giovedì 21 novembre 2013