la precisazione del ministero degli interni
Legislazione italiana è in pieno accordo con la normativa europea
ROMA | La risoluzione n. 2013/2827(Rsp) del 23 ottobre 2013 adottata dal Parlamento Europeo sull’immigrazione e, in particolare, l’invito rivolto agli Stati membri a modificare o rivedere le norme che ostacolano i salvataggi in mare ribadisce un principio di civiltà che non può esser messo da nessuno in discussione perché tutela l’assoluto valore della vita umana.
LA BOSSI FINI SU SOCCORSO NAUFRAGHI | Questa risoluzione non è in alcun modo riferibile al nostro ordinamento né, nello specifico, alla legge Bossi Fini la quale, all’articolo 12, comma 2, espressamente prevede che le attività di soccorso e assistenza umanitaria, prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno, non costituiscono reato e richiama l'articolo 54 del codice penale che è l'esimente generale per cui una fattispecie punibile come reato, non è punibile se commesso per salvare vite umane.
CODICE PENALE, ECCO COSA DICE | Il codice Peraltro, l'articolo 593 del Codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 500 euro chiunque «.. trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità».
LA NORMATIVA INTERNAZIONALE | Per quanto riguarda i salvataggi in alto mare non si può prescindere dalla normativa internazionale recepita dall’Unione Europea e dal nostro ordinamento ed in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (Convenzione di Montego Bay) che all’art. 98 impone al comandante di una nave di prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo.
Venerdì 25 ottobre 2013